Si trattava di una proposta quella che preparavano i comuni di nei comuni di Verona, Vicenza, Padova e Treviso basata sui principi cardine della legge regionale Veneta, la numero 32 del 30 novembre 2007, che trattava la regolamentazione delle attività dei phone center e internet point. Il Garante della concorrenza e del mercato aveva in seguito contestato molti passaggi chiave di quella che doveva essere una legge, rilevando come introducesse "un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell’offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all’apertura di nuove strutture commerciali in Veneto" ostacolo alla libertà di concorrenza. Inoltre, contestava come fossero stati introdotti dei vincoli molto gravosi, anche dal punto di vista economico, senza che questi portassero "all'offerta di un servizio di migliore qualità " ma evidenziavano soltanto limiti nel caso di concorrenza. L’Antitrust ha dato il suo parere che in seguito si è trasformato nell’impugnazione della legge da parte del governo davanti alla Corte Costituzionale. La Corte si è pronunciata e con la Sentenza 25/2009 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art 8 della legge regionale del Veneto in materia di regolamentazione delle attività dei phone center.
Ancora di estrema attualità la revoca delle ordinanze comunali che già hanno provocato non poche chiusure, a questo punto ci teniamo a sottolinearlo, illegittime.
domenica 26 aprile 2009
Phone Center: Revoca delle ordinanze illegittima
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