venerdì 7 dicembre 2007

Norme antiterrorismo - Decreto leggiamo e commentiamo l'articolo 6

NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO
Articolo 6
(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e tino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle, comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possano essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.2. All'art, 55 comma 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole "dell'attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti:"prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono apportate le seguenti modificazioni;a) al comma 1, dopo le parole "al traffico telefonico", sonò inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole; ", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico sono conservati dal fornitore per sei mesi";c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico sono conservati per ulteriori sei mesi";e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti; "pubblico ministero anche su istanza";f)dopo il comma 4, è inserito il seguente:"4-bts. Nell'ipotesi prevista al comma 4, corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al "indice il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati".Articolo 7(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)1.A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in. vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio p un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.2.Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore del presente decreto.3.La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per rinnovazione tecnologica, comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché quelle finalizzate alla preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti dì accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il controllo dell’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati è svolto dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Ce ne sarebbero di cose da dire su questa legge che ci ha dato non pochi problemi.