In base alla normativa antiterrorismo agosto 2005, per aprire un esercizio pubblico o un circolo privato nel quale sono messi a disposizione del pubblico, clienti o soci, apparecchi terminali elettronici (fax, voip, pc ecc.) utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, è necessario ottenere la licenza del Questore della propria città.
La licenza non è richiesta quando si installano telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale che risultino direttamente collegati alle reti pubbliche.
La licenza occorre per esercizi commerciali aperti al pubblico o circoli privati e ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).
La licenza in parola si configura come una licenza di polizia in senso stretto, e costituisce, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.
Per ottenere la licenza occorre presentare il modulo, corredato della seguente documentazione:
- copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni;
- un documento che attesti l’assenza di pregiudizi;
- dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività.
Il Questore ha il compito di effettuare verifiche e di svolgere attività di controllo per assicurarsi che l’attività sia conforme alle disposizioni legislative ed amministrative, per esigenze pubbliche può imporre ulteriori prescrizioni.
2) Lettera di notifica al Ministero (delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003)
Secondo questa normativa, gli esercenti attività commerciali (es. bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie ecc.), possono liberamente mettere a disposizione della clientela le necessarie apparecchiature per servizi fax e Internet.
Gli esercenti di attività commerciali principalmente basate su servizi di telecomunicazione, come gli internet point, devono darne comunicazione scritta al Ministero.
3) Redigere annualmente il DPS (documento programmatico della sicurezza; annuale) per la privacy.
Il gestore del locale è titolare del trattamento dei dati personali dei propri clienti ed è quindi tenuto a compilare il DPS seconda la D.L.G 196/03
4) Rispettare la Delibera n. 467/00/CONS
Il gestore dell'internet point, infine deve osservare gli obblighi previsti della legge (La Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale), tra le quali :
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuori servizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili. ......
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